Canile di Ponzano, il Tar annulla l’affidamento

Contestata la vittoria dell’appalto data dall’Usl 2 a Etica Pest Srl: «Scelta illegittima». Il nodo degli operatori al lavoro

Valentina Calzavara
Il canile di Ponzano
Il canile di Ponzano

Lite sulla gara d’appalto milionario con la quale l’Usl 2 ha affidato il servizio di recupero e cattura di cani, gatti e altri animali domestici, nonché la gestione del canile di Ponzano per tre anni. Il Tar ribalta quanto deciso dall’azienda sanitaria e annulla l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta vincitrice della gara: iter illegittimo.

La vicenda

In prima battuta, a vincere la gara è stata Etica Pest Srl di Scorzè ma l’assegnazione è finita davanti al Tar per un problema: il curriculum del personale che sarebbe andato a lavorare nella struttura. A fare causa, la ditta seconda classificata, la cooperativa sociale Triveneta Multiservizi di Vigonza che ha contestato l’operato dell’Ulss e vinto la causa.

I giudici amministrativi hanno stabilito che l’Ulss ha sbagliato e hanno quindi annullato l’appalto da un milione di euro a favore di Etica Pest. «L’operato della stazione appaltante» (ovvero l’Ulss di Marca), evidenzia il Tar, «risulta illegittimo». La ragione viene indicata subito dopo: «Perché alla società controinteressata» (cioè Etica Pest Srl) «è stato consentito di modificare in sede di giustificazione un elemento della propria offerta tecnica».

Per i giudici, insomma, l’azienda sanitaria avrebbe dovuto considerare che, in sede di giustificazione dell’offerta, era stata modificata la composizione dei tredici operatori che avrebbero dovuto gestire il canile sanitario e il recupero degli animali randagi. Se da un lato, per i giudici è irrilevante il fatto che dei tredici operatori, poco meno della metà (ovvero cinque) avevano meno di 36 anni, risultando di poco sotto il parametro fissato del 50% di under 36 previsto per promuovere l’occupazione giovanile, il nodo è un altro. Il punto sul quale non è stato possibile soprassedere riguarda una parte dei profili professionali degli occupati, mutati rispetto ai curriculum inizialmente preventivati.

«Dei tredici operatori indicati come formati» al momento in cui Etica Pest ha presentato l’offerta, quattro di essi sono stati sostituiti inserendo «quattro operatori privi della formazione» da considerarsi adeguata e in linea con quanto indicato nell’offerta tecnica presentata da Etica Pest Srl all’azienda sanitaria.

In punta di diritto

Per i giudici questo rappresenta una «violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta» che l’azienda sanitaria avrebbe dovuto considerare, visto che la gara d’appalto, aveva tra i suoi requisiti proprio la valutazione della professionalità del personale impiegato per svolgere il servizio. Irrilevante, invece, per i giudici, il fatto che il costo della manodopera non abbia subito variazioni.

Per il Tar, la modifica del profilo professionale di alcuni operatori è stata più che sufficiente per annullare l’aggiudicazione della gara a Etica Pest e condannando quest’ultima insieme all’azienda sanitaria al pagamento delle spese processuali. Dal canto suo, l’Ulss 2 ha recepito la decisione dei giudici, disponendo l’annullamento dell’aggiudicazione che potrebbe andare a Triveneta Multiservizi. 

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