Asco, il cda contro Plavisgas «Noi corretti: due liquidazioni»
«Le contestazioni di Plavisgas alla nostra procedura di offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso sono infondate, e imprecise».
Il cda di Asco Holding spa, presieduto da Giorgio Giuseppe Della Giustina, risponde con una nota molto ferma all’attacco della cordata di imprenditori veneti (Marchetto ad, poi Malvestio, Dal Mas, i De Bortoli, gli Stefanato, i Codognotto), soci minoritaria della holding che hanno voluto recedere per l’8,12% (dell’8, 62%), contestando il valore della liquidazione. E questo perché F2i ha offerto più dei 3,75 euro fissati.
Della Giustina & Co. si difendono dalla contestazioine di aver violato l’articolo 2437-quater, comma 2, cod. civ. . «Non risponde al vero che la nostra procedura sia stata “intempestiva e per un prezzo che non corrisponde a quello di effettiva liquidazione che è, allo stato, ignoto”, come sostiene Plavisgas» , dice la nota del cda, «quanto alla tempestività del deposito dell’offerta in opzione al registro delle imprese, è assolutamente incontestabile che il termine di quindici giorni previsto dal codice civile decorre dalla scadenza del termine fissato per l’esercizio del diritto di recesso, e dunque dal 10 agosto, termine atteso dalla società che ha poi verificato il numero di azioni su cui è stato esercitato il diritto di recesso nonché di eventuali contestuali contestazioni sul valore di liquidazione. Poi, al successivo deposito, già il 13 agosto scorso, all’offerta in opzione presso il registro delle imprese».
Ma anche sul prezzo di liquidazione, il cda ribatte alle accuse di Plavisgas. «La procedura di liquidazione segue due binari distinti in merito al quantum e al quando del rimborso dell’investimento, a seconda dei soci che accettano la determinazione del valore effettuata dagli amministratori e di coloro che invece la contestano», proseguono Della Giustina & Co, «coerentemente, l’offerta in opzione depositata al registro delle imprese ha avuto ad oggetto esclusivamente le azioni di quei soci che avevano comunicato la volontà di recedere senza riserva alcuna, così accettando la determinazione del valore di liquidazione formulata dal Consiglio, mentre è stata rimandata per le azioni per le quali i soci recedenti hanno contestato il valore di liquidazione determinato in sede consiliare per rimettersi alla determinazione finale di un soggetto terzo nominato dal tribunale». È la richiesta di arbitraggio che la stessa Plavisgas avanzava. «La nostra azione è stata dunque doverosa, e rispondente all’esigenza di tutelare l’interesse di tutti i soci ad accelerare per quanto possibile la procedura di recesso», conclude la nota, «e il cda si è già attivato per chiedere al Tribunale la nomina dell’esperto ex art. 2437-ter, comma 6 del codice civile». Si sposta dunque l’ulteriore offerta in opzione esclusivamente dedicata a alle azioni di titolarità dei soci contestanti. –
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