Mesirca e Corrado Il giudice motiva le due condanne

Un grave «quadro di costante violazione dei doveri inerenti la carica di ufficiale della Guardia di Finanza che Vincenzo Corrado rivestiva nel comando regionale, nonché la spregiudicatezza dimostrata reiterando ciascuna tipologia di reati (collusione militare, traffico di influenze illecite, accessi abusivi a sistema informatico), unificati dalla volontà di maggiore accaparramento possibile di denaro e regalie». Lo scrive il giudice Stefano Manduzio nelle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Venezia ha condannato l’ex colonnello (ora esercente a Treviso) a 4 anni di reclusione, insieme alla commercialista trevigiana Tiziana Mesirca ( 2 anni e 3 mesi) e all’ex dirigente dell’Agenzia delle Entrate dei Venezia Christian David (8 mesi, per accesso informativo abusivo, pena sospesa). Il processo è istruito dalla Procura per contestare gli accordi, i passaggi di danaro (e di Rolex) per alleggerire l’esito di alcuni controlli fiscali milionari alla Cattolica Assicurazione e alla Baggio Trasporti. E mentre gli avvocati difensori Crea, Broli e Vassallo hanno già presentato ricorso in appello, diventano note le 93 pagine della sentenza di condanna in primo grado. All’ex militare - pur riconoscendo le attenuanti generiche per la sua condotta processuale - il Tribunale contesta le aggravanti relative «sia alla gravità dell’accordo fraudolento intercorso, considerato il valore economico degli interessi fiscali in gioco; sia l’intensità del dolo dimostrati, considerata la particolare pervicacia del Corrado nella reiterazione delle gravi condotte delittuose e nella volontà di ulteriori utilità patrimoniali, nonché nella sua qualità di pubblico ufficiale appartenente alla Guardia di Finanza, ente preposto proprio alla tutela degli interessi che la promessa mediazione illecita mirava a ledere». Comportamento accompagnato anche dalla «mancata dimostrazione da parte dell’imputato della consapevolezza del loro disvalore». Quanto alla commercialista Tiziana Mesirca - riconosciute le attenuanti generiche per il fatto di essere incensurata e per aver sempre partecipato al processo - per il Tribunale non c’è dubbio sia stata partecipe del «disegno criminoso» e della «promessa mediazione illecita per il raggiungimento dell’obiettivo fraudolento». —



Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso