Leiballi Carni, il Tar ha fermato le ruspe

SAN FIOR. Il Tar dà ragione al curatore fallimentare della Leiballi: la parte di stabilimento che il Comune di San Fior considerava abusivo non va demolita, perché abusiva non è. In questi giorni è stata resa nota la sentenza pronunciata dai giudici del tribunale amministrativo di Venezia, su un'annosa vertenza che vede contrapposto il Comune di San Fior all'ex azienda di carni. La Leiballi nel 1993 aveva domandato un ampliamento del proprio stabilimento, promettendo di eseguire delle opere come beneficio pubblico (una pista ciclabile). I nuovi capannoni furono costruiti nel 1999, ma non vennero mai eseguite le opere pubbliche. Così nel 2013 il Comune ha proceduto a rifarsi attraverso la polizza fideiussoria sottoscritta negli Anni '90, monetizzando il beneficio pubblico. Nel frattempo la Leiballi carni è fallita e la palla quindi è passata al curatore fallimentare. Nel luglio 2015 il Comune aveva emesso un'ordinanza di demolizione degli ampliamenti, considerandoli abusivi perché non era stata realizzata l'opera pubblica dal privato. L'immobile, se fosse rimasto in piedi, sarebbe diventato di proprietà comunale. Questo stabiliva l'ordinanza. Il curatore fallimentare ha fatto ricorso al Tar e l'abbattimento è stato annullato. «L'amministrazione non può considerare automaticamente abusive le opere realizzate in modo conforme a dei titoli edilizi la cui legittimità non viene meno perché la parte privata non ha adempiuto alle obbligazioni previste dalla convenzione in base alla quale i titoli sono stati rilasciati, che conserva validità ed efficacia fino a che il vincolo contrattuale, seppure non adempiuto da una delle parti, rimane in vita - sentenziano i giudici del Tar - ne consegue che il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento che ha disposto la demolizione dell'ampliamento eseguito in modo conforme a dei titoli edilizi legittimi, rilasciati in base ad una convenzione tutt'ora valida ed efficace». Nella sostanza il Tar ha stabilito che non c'è stato nessun abusivismo. Il Comune di San Fior dovrà pagare 3 mila euro di spese legali alla controparte.(di.b.)
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