A Vittorio Veneto una banconota ritrovata finisce nell’elenco degli oggetti smarriti

VITTORIO VENETO. Tra gli «oggetti smarriti» nel Comune di Vittorio Veneto c’è persino una banconota di denaro. Che ora reclama il legittimo proprietario, secondo una procedura burocratica che richiama più lo Stato borbonico che una delle regioni più avanzate d’Europa.
La storia è questa: all’albo del Comune appare la «pubblicazione di ritrovamento» di «n.1 banconota di denaro», di imprecisato valore, ritrovata sulla pubblica via - «nel territorio di questo Comune» – e portata probabilmente da un irreprensibile cittadino direttamente nell’ufficio dei vigili urbani. Firmato: il comandante della Polizia locale Ezio Camerin.
A precisa domanda, la Polizia locale informa che si tratta della procedura standard per gli oggetti smarriti: siano essi biciclette, cellulari, borsette, portachiavi o, come nel caso, banconote di denaro. Impossibile conoscere l’importo della cartamoneta e curioso è il metodo per risalire al proprietario. La procedura è assolutamente corretta, perfetta in ogni sua forma: dal verbale di consegna alla affissione all’albo, l’apposizione dei timbri e delle firme alla pratica - opportunamente numerata -: «Chiunque vanti titoli di proprietà» sulla banconota in questione «potrà farli valere dinnanzi» al comandante della Polizia Locale. In sostanza, il legittimo proprietario dovrà presentarsi alle forze dell'ordine, rispondere ad alcune domande per dimostrare la proprietà del bene e, solo in caso positivo, tornare in possesso dell’oggetto smarrito.
«Gli chiederemo il valore della banconota smarrita e il luogo in cui l'ha perduta» spiega il funzionario responsabile del procedimento. Elementi che darebbero certezza al diritto di ottenere la restituzione della banconota. «Trascorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione del presente avviso senza che si presenti il proprietario - recita la pubblicazione di ritrovamento – l’oggetto suddetto, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesta la vendita, apparterranno alla persona che lo ha rinvenuto». Non sono ammesse contestazioni: nel caso, c’è sempre il ricorso al Tar.
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