Sme, orari non rispettati L’azienda perde l’Appello

SUSEGANA. E' stato rigettato il ricorso in appello alla Corte di Venezia promosso da Sme spa contro la sentenza di primo grado emessa l'8 marzo 2013 dal giudice del lavoro Massimo Galli del Tribunale di Treviso. Il dispositivo della Corte d'Appello dello scorso 22 settembre ha confermato integralmente la condanna di primo grado.
La Sme, blasonato marchio della grande distribuzione, ha un migliaio di dipendenti; 130 di loro lavorano a Susegana. La causa è stata intentata da un gruppo di collaboratori per il mancato riconoscimento dell'orario settimane contrattuale a 38 ore, rispetto alle 40 effettivamente prestate, con tutte le relative differenze economiche. In appello l'azienda ha prodotto agli atti l'accordo aziendale integrativo separato sottoscritto nel 2015 con la sola Fisascat-CISL.
Si tratta di un'intesa che secondo la Cgil ha derogato, peggiorandole, le norme del contratto nazionale in materia di orario di lavoro settimanale, con l'evidente intento d'offrire una sponda di ancoraggio alla Sme in relazione alla causa pendente con i ricorrenti. La Corte d'Appello confermando la sentenza di primo grado e condannando nuovamente Sme, ha rafforzato di fatto le ragioni ricorrenti, tutti del sito di Susegana, consentendo loro di rivendicare le ulteriori differenze economiche maturate sino alla data dell'entrata in vigore del contestato accordo sindacale Sme-Cisl. «E' un'intesa che, pur non approvata dai lavoratori - dichiarano i ricorrenti - è ora comunque applicata in tutti i punti vendita del Gruppo». Entro 60 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza a cui Sme spa potrà, se lo riterrà opportuno, appellarsi in Cassazione. i ricorrenti alla data della sentenza di primo grado hanno percepito dai 5000 ai 7000 euro di differenze economiche dovute e non pagate dalla SME. Ora gli stessi possono far valere le ulteriori differenze maturate dal 2013 al fine 2015 quando la Cisl e la Sme hanno firmato l'accordo in deroga.
Tutti i lavoratori della SME possono però chiedere le differenze per il periodo che precede la data dell'accordo Cisl (2.12.2015) per i 10 anni precedenti, visto che l'intesa non può sanare il pregresso, con cifre che si aggirano intorno ai 700 euro per ogni anno e per ogni lavoratore. «Dopo due gradi di merito persi, l'Azienda non avrà più la forza per un ricorso in Cassazione - conclude il delegato Cgil della Rsu, Leonardo Favaro - quando i lavoratori hanno ragione e reclamano i propri diritti alla giustizia, non ce n'è per nessuno, vincono».
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