I carabinieri lo bocciano Nicoletti salvato dal Tar

Definite «non adeguate» le capacità del capitano nella “pagella” di fine rapporto Lui fa ricorso e lo vince: non potevano essere valutati gli aspetti relazionali
Di Fabio Poloni
CUPELLARO TREVISO CONFERENZA STAMPA DAI CARABINIERI PER OMICIDIO DI DA SALVA RIBEIRO MATTEUS, IN FOTO DA SX. STEFANO BALDINI E VINCENZO NICOLETTI agenzia fotografica fotofilm
CUPELLARO TREVISO CONFERENZA STAMPA DAI CARABINIERI PER OMICIDIO DI DA SALVA RIBEIRO MATTEUS, IN FOTO DA SX. STEFANO BALDINI E VINCENZO NICOLETTI agenzia fotografica fotofilm

I carabinieri “bocciano” il capitano Vincenzo Nicoletti per la sua «non adeguata capacità relazionale». Lui fa ricorso al Tar e lo vince.

Vincenzo Nicoletti era il comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso. Quando se n’è andato, i vertici dell’Arma hanno stilato una “pagella” per il suo operato definendo «non adeguata la sua capacità relazionale», motivo per cui si sarebbe resa necessaria «un’azione di indirizzo da parte dei superiori diretti». Una bocciatura clamorosa, contro la quale Nicoletti ha fatto ricorso al Tar. E ha vinto: quella “pagella” era illegittima per una mera questione formale. Tradotto: va cancellata dal suo “curriculum”.

Un braccio di ferro legale pesante, una coda al veleno del rapporto del capitano in via Cornarotta. Vincenzo Nicoletti a fine gennaio del 2011 è passato dal comando del nucleo investigativo della compagnia di Treviso alla direzione unità mobile dell’Arma che ha sede a Villorba in viale Felissent. Prima era stato comandante del nucleo operativo. Per l’ultima esperienza, dal 10 agosto 2010 al 16 gennaio 2011, è stata stilata come di prassi una “pagella” sul suo operato da parte dei suoi superiori. Quello che sembrava un normale avvicendamento in realtà nascondeva qualche attrito, a giudicare dalle parole finite nero su bianco in quello che tecnicamente viene definito «rapporto informativo». «Il giudizio conclusivo espresso in forma libera, relativo alla valutazione finale del militare», si legge nella sentenza del Tar, «dà conto di una non adeguata capacità relazionale, in ragione della quale si sarebbe resa necessaria un’azione di indirizzo da parte dei suoi superiori diretti».

Parole pesanti, ma parole che lì non dovevano stare: secondo il Dpr 90 del 2010, infatti, la «capacità relazionale» non poteva essere oggetto della “pagella” di Nicoletti, visto che il periodo in esame era superiore ai 60 giorni ma inferiore ai 180. Questione sottile, ma decisiva: un periodo inferiore ai sei mesi di servizio non può essere giudicato sotto la voce «capacità relazionale».

La bocciatura, insomma, è stata bocciata a sua volta. «Il giudizio conclusivo», scrivono i giudici della sezione prima del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, «prendendo in considerazione una qualità espressamente non suscettibile di valutazione per il periodo di rapporto in esame, introduce una novità valutativa non consentita, che viola le norme di compilazione del documento».

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