«Ha rubato»: Stiga lo licenzia il giudice però ora lo reintegra

L’azienda aveva accusato il proprio dipendente ma non ha prodotto le prove del presunto furto Indennizzo da quattromila euro

Castelfranco. Era stato accusato di far parte del «gruppo di dipendenti che da anni asportano di nascosto materiale» dall’azienda e per questo era stato licenziato dalla Stiga, la multinazionale di via del Lavoro specializzata in trattorini rasaerba. Ma il giudice del lavoro del tribunale di Treviso ha disposto la reintegra di V.M. sul posto di lavoro, condannando Stiga anche a versargli l’indennità risarcitoria pari alla retribuzione dal licenziamento alla reintegra, con rivalutazione e interessi, oltre a quasi quattromila euro di spese processuali sostenute dal ricorrente. I fatti risalgono alla primavera del 2019, quando Stiga, dopo aver denunciato la scomparsa di un trattorino, procedeva al licenziamento di un gruppo di lavoratori, tra cui V.M., a cui veniva contestata la grave contestazione di essersi appropriati di materiale aziendale, che sarebbe stato rivenduto. Ma il tribunale ha riscontrato la completa estraneità di V.M., e non solo: nella sentenza è scritto nero su bianco che l’effettiva verificazione dei fatti non è risultata dalle testimonianze assunte. «Il giudice, oltre ad aver evidenziato come dalle carte del giudizio non sia emersa la benché minima prova del coinvolgimento del lavoratore licenziato, ha rilevato come dall’istruttoria non sia emersa neppure l’effettiva verificazione dei furti contestati», sottolineano dalla Uilm, sigla sindacale a cui è iscritto V.M. «Stiga Spa, senza preventivamente verificare la veridicità delle gravi e diffamanti contestazioni, ha provveduto a licenziare il lavoratore, contestandogli la partecipazione a un sistema criminoso del quale non è stata però capace di fornire la benché minima prova». Nel caso specifico, in mancanza di prove, il giudice non ha potuto che dichiarare l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore e conseguentemente applicare il comma 4 dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Stefano Bragagnolo, segretario provinciale Uilm, evidenzia «l’importanza delle tutele previste proprio dall’articolo 18, applicabile a V.M. in quanto dipendente di Stiga fin dal 1993: se il lavoratore avesse avuto un contratto disciplinato dal “jobs act”, infatti, non avrebbe potuto ottenere la reintegra nel posto di lavoro ma soltanto un indennizzo economico».

La Uilm e lo studio legale dell’avvocato Mladovan di Conegliano, che ha assistito il lavoratore nella controversia giudiziaria, manifestano la loro soddisfazione per il risultato, consapevoli però del fatto che l’azienda impugnerà il provvedimento emesso dal giudice del lavoro del tribunale di Treviso. I procedimenti che riguardano altri quattro lavoratori sono ancora pendenti. —

Maria Chiara Pellizzari

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